Descrizione
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.2006, n. 22 come modificato dalla legge 07.05.2009, n. 46 che prevede:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
- Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (servizio di trasporto comunale per agevolare il raggiungimento del seggio elettorale degli elettori diversamente abili), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
- Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell’ambito dell’intero territorio nazionale; per l’elezione suppletiva, in uno dei Comuni ricompresi nell’ambito del collegio uninominale 01- Rovigo;
- Gli elettori interessati di cui al comma 1, devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e, possibilmente un recapito telefonico;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 02.2026 (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- c) copia della tessera elettorale;
- Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 28.01.2026, n 7;
RENDE NOTO
Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione fra MARTEDI’ 10 FEBBRAIO E LUNEDI’ 02 MARZO 2026, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio elettorale comunale e sul sito web.
L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Bosaro, lì 07.02.2026